LO STATUTO
Esente da bollo ex art. 27 bis del DPR 642/72 (Dlgs 460/1997) e succ. modifiche.

Associazione Naluggi – Uganda O.N.L.U.S.

ART. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata).
È costituita l’Associazione denominata “Associazione Naluggi – Uganda – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
L’Associazione ha sede in Gonars, SS 252 n.l.
La durata dell’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Finalità)
L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale
Lo scopo dell’associazione è perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

  • Assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • Beneficenza;
  • Sostegno morale e materiale a persone in situazione di grave disagio socioeconomico;

È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Lo spettro delle iniziative vuole essere il più ampio possibile. Verte principalmente sulla formazione culturale e sull’educazione, intese come valorizzazione della dignità della persona, prestando attenzione alle fasce sociali più trascurate, nel segno della cultura, dell’altruismo e della solidarietà senza differenze di censo, religione, razza, sesso, cultura, ideologia politica.
L’associazione è apolitica e si ispira altresì ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e
alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino.

ART. 3 (attività)
Per il conseguimento degli scopi di cui all’art.2:

  • L’associazione svolge attività finalizzate alla beneficenza diretta, in generale, a prestare assistenza ai poveri con ogni mezzo (morale e materiale) e a finanziare iniziative ritenute significative in riferimento a quanto indicato dall’art.2, o contribuire comunque a segnalare queste iniziative, in modo che i finanziamenti necessari vengano reperiti;
  • L’associazione coordina le attività e l’invio di volontari presso i luoghi a cui sono destinati i progetti di sostegno;
  • Svolge ogni altra attività, direttamente o indirettamente, utile al raggiungimento dei fini statuari;
  • L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell’ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni..

ART. 4 (Soci, criteri di ammissione e di esclusione)
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro i quali saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, in quanto condividono gli scopi dell’associazione; la loro accettazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, senza obbligo di motivazione.
I soci si distinguono in:

  • soci ordinari: coloro i quali approvano i fini dell’associazione e vogliono aderire per sostenerli, e abbiano versato la quota contributiva annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • soci onorari: coloro i quali vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi componenti per meriti sociali e/o competenze.

L’appartenenza all’associazione in qualità di socio comporta l’accettazione integrale del presente statuto.
La diversa qualifica dei soci non attribuisce diversità di diritti e di doveri.
E’ espressamente esclusa la possibilità di partecipare in via temporanea all’associazione.
I soci ordinari cessano di appartenere all’associazione:

  • per dimissioni, date con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • per esclusione in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto. Sull’esclusione delibera l’Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito l’interessato. Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale e sui contributi versati.
  • I soci ordinari cessano automaticamente di appartenere all’associazione in caso di mancato versamento della quota annuale entro il trentuno dicembre dell’anno precedente rispetto a quello a cui si riferisce il rinnovo.

Le quote sono intrasferibili.
L’esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall’Assemblea ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile.

ART. 5 (Organi dell’associazione) Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Collegio dei Revisori.
  • I Volontari non soci
  • Il Collegio dei Probi Viri

ART. 6 (Assemblea dei soci)
L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art.4 ed è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

  • La relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’associazione;
  • Il rendiconto dell’esercizio sociale.

L’assemblea delibera inoltre in merito:

  • Alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • Alla nomina del Collegio Revisori;
  • Alla nomina del Collegio dei Probi Viri;
  • Ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

L’Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria anche per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata della riunione.
Ogni socio ha diritto ad un voto e non è ammesso l’intervento per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con la maggioranza semplice degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata col voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 7 (Consiglio Direttivo)
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri a sei membri.

  • II Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
  • Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano di età.
Decadono dalla carica:

  • il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo;
  • il Consigliere che si dimette dal Consiglio Direttivo.

In questo caso il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare i Consiglieri sostituti, i quali resteranno in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il rendiconto d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

ART. 8 (Presidente)
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, delegata, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti postali e bancari.
Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente ha facoltà di delegare i compiti di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ART. 9 (Il Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dagli
artt. 2.403 e seguenti del Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ART. 10 (I Volontari non soci)
I Volontari non soci sono tutte le persone che condividono insieme ai soci le finalità e gli scopi dell’associazione portando il loro contributo materiale, intellettuale e di forza lavoro, che per motivi personali non vogliono diventare soci dell’associazione o non hanno le caratteristiche, valutate dall’Assemblea dei soci, richieste dallo statuto.

ART. 11 (Il Collegio dei Probi Viri).
Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri eletti tra i non soci dell’ Assemblea. Qualsiasi controversia insorgesse tra due o più associati, o tra l’Associazione, i suoi organi ed uno o più associati, intorno all’interpretazione e all’attuazione delle norme contenute nel presente statuto, verrà deferita alla decisione del Collegio Probi Viri.

ART. 12 (Gratuità delle cariche)
Tutte le cariche sociali sono gratuite, nonché le prestazioni fornite dagli aderenti.

ART. 13 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • Dai contributi degli associati e dei privati
  • Dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Dai contributi di organismi internazionali;
  • Da donazioni e lasciti testamentari;
  • Da rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • Dai beni acquistati con questi contributi;
  • Da ogni altro provento.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 (esercizio sociale e rendiconto)
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza del rendiconto, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il rendiconto, dopo la sua approvazione devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 (Scioglimento e liquidazione)
L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 (Norme applicabili).
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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